Tariffe Tutela

Nella sezione tariffe trovi le condizioni economiche aggiornate dei mercati regolati di energia elettrica e gas secondo le indicazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Ricordiamo che le tariffe esposte sono al netto delle imposte. Se desideri maggiori informazioni contattaci nella sezione Fai da te.

Nella sezione energia elettrica trovi le nuove tariffe tariffe applicabili nel caso il contatore elettrico venga utilizzato per la produzione di riscaldamento mediante pompe di calore. Trovi inoltre le indicazioni e la modulistica per usufruire di questa opportunità.

I prezzi sono stati aggiornati al 1 luglio 2024, e restano in vigore fino al 30 settembre 2024, ai sensi delle seguenti deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA): 261/2024/R/EEL (AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 LUGLIO – 30 SETTEMBRE 2024, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL’ENERGIA ELETTRICA IN MAGGIOR TUTELA), 262/2024/R/EEL (AGGIORNAMENTO DELLE COMPONENTI RCV E DISPBT E DEL CORRISPETTIVO PCV RELATIVI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER I CLIENTI DOMESTICI VULNERABILI) e 263/2024/R/COM (AGGIORNAMENTO, DAL 1 LUGLIO 2024, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS).

Più precisamente:

– mediante la deliberazione 261/2024/R/EEL, l’Autorità ha provveduto ad adeguare, per il terzo trimestre (1 luglio – 30 settembre) 2024, i valori relativi agli elementi PE (prezzo energia), PD (prezzo dispacciamento) e al corrispettivo PPE (prezzo perequazione energia) della tariffa destinata ai clienti serviti nell’ambito del servizio di maggior tutela, nonché il corrispettivo mercato capacità per il servizio a tutele graduali per le piccole imprese, per le microimprese e per i domestici non vulnerabili e per le offerte PLACET;

– con la deliberazione 262/2024/R/EEL, l’Autorità ha adeguato la componente RCV (riconosciuta agli esercenti il servizio di maggior tutela), il corrispettivo PCV di commercializzazione che dal 1 luglio 2024 passa da 69,1721 a 40,0000 euro/punto di prelievo per anno e la componente di dispacciamento DISPBT il cui valore dal 1 luglio 2024 varia da -10,7718 a +1,3183 euro/punto di prelievo per anno;

– sono rimaste invariate le aliquote degli oneri generali (ai sensi del provvedimento 263/2024/R/COM).

Oltre ai costi di approvvigionamento (componente energia e dispacciamento), ai costi commerciali di vendita e agli oneri generali di sistema, la tariffa, al netto delle imposte, comprende anche le componenti tariffarie per i servizi a rete (trasmissione, distribuzione, misura) che relativamente ai clienti domestici sono state aggiornate per l’anno 2024 ai sensi delle delibere 630/2023/R/EEL.

Scarica le tariffe energia elettrica mercato di tutela

Per maggiori informazioni sullo storico tariffe, visita il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

I prezzi biorari per l’energia elettrica

A partire dal 1º gennaio 2012 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con delibera ARG/elt n. 122/11 ha confermato l’obbligo di applicazione dei prezzi biorari “a regime” a tutti i clienti domestici serviti in maggior tutela che hanno contatore elettronico riprogrammato sulle 3 fasce di consumo e che hanno ricevuto almeno tre fatture di conguaglio. Dalla stessa decorrenza vengono, pertanto, meno le strutture di prezzo transitorie che sono rimaste in vigore sino al 31 dicembre 2011, caratterizzate dall’applicazione di corrispettivi PED (prezzo energia e dispacciamento) differenziati nelle fasce orarie F1 e F23 calcolati dall’Autorità in maniera tale per cui il corrispettivo PED nella fascia F1 era pari al corrispettivo PED nella fascia F23 moltiplicato per 1,1.

Si ricorda che con le deliberazioni ARG/elt 177/09 e ARG/elt 8/10 erano stati introdotti – e permangono tuttora validi – specifici obblighi di informazione in capo agli esercenti la maggior tutela a vantaggio dei clienti domestici, stabilendo che gli esercenti inviino, contestualmente alle ultime tre fatture precedenti l’applicazione dei prezzi differenziati nel tempo, un’apposita informativa approvata dall’Autorità con le citate deliberazioni.

Con le tariffe biorarie il prezzo dell’elettricità è differenziato a seconda dei momenti di utilizzo dell’energia elettrica: più conveniente in Fascia F23 e più alto in Fascia F1:

  • Ore di punta (F1): dalle 8:00 alle 19:00 nei giorni dal lunedì al venerdì (escluse le festività nazionali);
  • Ore non di punta (F23): dalle 19:00 alle 8:00 nei giorni dal lunedì al venerdì, nei weekend e nelle festività.

Sarà quindi importante cercare di spostare l’utilizzo di alcuni elettrodomestici ad alto consumo (ad esempio lavatrice, lavastoviglie, scaldabagno e forno elettrico, ferro da stiro, ecc.) nei momenti a minor prezzo.

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Il Servizio di Maggior Tutela si applica ai clienti domestici vulnerabili per le quali è garantita la fornitura di energia a prezzi stabiliti dall’ARERA.

 
 
 

Sperimentazione tariffaria pompe di calore

La richiesta di adesione alla tariffa elettrica sperimentale per i clienti finali che utilizzano pompe di calore come sistema principale di riscaldamento dell’abitazione di residenza poteva essere presentata a partire dal 1 luglio 2014 ed entro il 31 dicembre 2016. La tariffa sperimentale, basata su una struttura tariffaria non progressiva sia per i servizi di rete e di vendita sia per le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, resta in vigore – opportunamente adeguata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente(ARERA)” – anche nel 2017 per tutti coloro che vi hanno aderito (e che non intendono rinunciarvi) avendo presentato domanda nei termini ammessi.

La variazione, per l’anno 2017, nelle condizioni economiche applicabili ai clienti aderenti alla suddetta sperimentazione è stata introdotta dal provvedimento dell’ARERA 782/2016/R/eel in modo tale che, tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, tali clienti possano già usufruire della struttura tariffaria non progressiva che entrerà in vigore dall’anno 2018 per la generalità dei clienti domestici.

Per ulteriori informazioni puoi approfondire a questo link.

Per richiedere di rinunciare alla sperimentazione tariffaria, compila il seguente modulo.

Riforma delle tariffe di rete per i clienti domestici di energia elettrica

Dal 1° gennaio 2016 è partita la “riforma delle tariffe di rete per i clienti domestici di energia elettrica”. Al termine di questo processo graduale , che si concluderà il 1° gennaio 2018, ci sarà, per i clienti domestici di energia elettrica, la piena applicazione della struttura non progressiva sia alla tariffa per il trasporto dell’energia e la gestione del contatore che alla tariffa per gli oneri di sistema. I corrispettivi in quota energia saranno uguali per ogni livello di consumo, superando la “struttura progressiva”.

Intanto, con la delibera 782/2016/R/eel l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha attuato il secondo step della riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica. Il provvedimento prevede che dal 1 gennaio 2017:

– i corrispettivi tariffari per i servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura) assumano la struttura a regime trinomia denominata TD per tutti i clienti domestici, indipendentemente dalla condizione di residenza anagrafica, eliminando così ogni progressività;

– i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema vengano ridefiniti in modo tale da smorzare l’effetto di progressività ai consumi e da limitare a due il numero di aliquote diversificate tra scaglioni di consumo annuo (da 0 a 1.800 kWh/anno; oltre 1.800 kWh/anno) e introducendo per la sola componente A3 un corrispettivo in quota fissa (euro/anno) a carico dei soli clienti non residenti;

– tali due soli scaglioni siano utilizzati anche per l’applicazione della componente DISPBT, a restituzione del differenziale relativo all’attività di commercializzazione applicata a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela (attenuando in tal modo le variazioni di spesa attese per i clienti domestici residenti);

– venga superata la distinzione dei clienti domestici tra sottotipologie definite in base sia alla condizione di residenza anagrafica sia alla potenza contrattualmente impegnata, lasciando solo una differenziazione tra clienti residenti e clienti non residenti ai fini dell’applicazione degli oneri generali di sistema e della componente DISPBT.

Per ulteriori informazioni puoi approfondire a questo link.