Contratti non richiesti

Cosa sono?

Per contratto non richiesto si intende il contratto che il cliente ritiene di non aver mai stipulato con un venditore per la fornitura di energia elettrica, di gas o anche entrambi, o che ritiene sia stato stipulato a seguito di una pratica commerciale scorretta (ad esempio informazioni non corrette o omesse, confusione con marchi di un concorrente, pubblicità comparativa illecita, ecc…) ed estorto da parte dell’agente di vendita che lo ha contattato sia telefonicamente o personalmente e comunque in un luogo diverso dagli uffici commerciali del venditore (ad esempio presso la propria abitazione, in un centro commerciale, ecc…). Spesso i clienti, a causa di comportamenti illeciti di fornitori di energia elettrica e gas, si ritrovano così con un contratto che non avevano intenzione di stipulare o con condizioni economiche non esplicitate in maniera chiara o corretta in fase di stipulazione.

Quali tutele?

Per ovviare a questo fenomeno e tutelare i consumatori, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha previsto:

  • da un lato, l’ulteriore rafforzamento degli adempimenti dei venditori in sede di conclusione del contratto col cliente finale, al fine di prevenire il fenomeno (c.d. misure preventive), in una logica di autoregolazione degli operatori medesimi;
  • dall’altro lato, la definizione di una specifica procedura di gestione delle controversie in materia, nonché di misure volte a rimuovere gli effetti dei contratti non richiesti, ripristinando per quanto possibile la situazione anteriore (c.d. misure ripristinatorie);

L’Autorità ha emesso un provvedimento per risolvere il problema (la deliberazione n. 153/2012/R/COM), nel quale è indicato che per contratti di energia stipulati a distanza o fuori dai locali commerciali, in aggiunta al contratto firmato, il fornitore deve sempre:

  • inviare al cliente (via posta o via mail) una lettera di conferma
  • o in alternativa effettuare una chiamata di conferma

Le società di vendita devono così attivarsi per verificare e acquisire la conferma dell’effettiva volontà di aderire all’offerta. In questo modo sono i venditori a dover “provare” l’assenso al contratto.

Per maggiori informazioni sul contenuto previsto della lettera di conferma e della chiamata di conferma, clicca qui.

Come annullare il contratto non richiesto?

La procedura di ripristino è stata stabilita dall’Autorità e consente al cliente, nel caso sia già avvenuto il passaggio non richiesto, di tornare al vecchio fornitore di energia.

Non tutti i fornitori di luce e gas hanno deciso di aderire alla procedura di ripristino (ricordiamo che l’adesione è volontaria e non obbligatoria)! AGSM AIM ha deciso di entrare nell’elenco dei venditori che adottano la procedura di ripristino in caso di contratti non richiesti.

Per annullare un contratto non previsto il cliente deve inviare per iscritto un “reclamo per contratto non richiesto” al nuovo fornitore entro:

  • in caso di lettera di conferma, entro 40 giorni a partire dalla data di consegna
  • in caso di chiamata di conferma, entro 30 giorni dalla stessa
  • se il fornitore non ha inviato la lettera nè effettuato la chiamata, entro 30 giorni dalla data di scadenza della prima bolletta.

Allegato al reclamo, dev’essere riportata copia della documentazione in cui si prende visione della data in cui il cliente è venuto a conoscenza del contratto non richiesto (quindi copia della lettera di conferma o indicazione della data della chiamata di conferma o copia della prima bolletta del nuovo fornitore non richiesto.

ATTENZIONE: il nuovo fornitore, in caso di emissione del reclamo, non potrà interrompere la fornitura del servizio elettrico o gas in caso di morosità.

 

Cosa succede dopo aver mandato la richiesta?

Il fornitore, ricevuto il reclamo, ha 40 giorni solari per rispondere.

Nel caso in cui accetti il reclamo avvierà la procedura di ripristino. Stornerà poi le bollette ed emetterà delle nuove bollette al prezzo stabilito dall’Autorità per il mercato tutelato, escluse la quota fissa di Commercializzazione Vendita (PCV) per l’energia elettrica e la quota fissa e variabile di Commercializzazione della Vendita al Dettaglio (QVD) per il gas.  Contestualmente invierà al precedente fornitore tutti i dati del cliente affinchè vengano ripristinate le precedenti condizioni economiche.

Nel caso in cui non accetti il reclamo deve inviare tutta la documentazione relativa al reclamo allo Sportello del Consumatore(presso l’Autorità). Lo Sportello del Consumatore esamina la documentazione trasmessa per verificare se il rigetto da parte del venditore del reclamo è giustificato o meno e in particolare se deve essere attivata la procedura di ripristino che consente al cliente di ritornare ad essere fornito in base al contratto precedente.